L’intermediario finanziario deve fornire all’investitore specifiche e dettagliate informazioni circa la rischiosità del prodotto finanziario e l’adeguatezza o inadeguatezza dell’investimento.
Tuttavia la sottoscrizione del modulo di investimento non ha valore confessorio e l’intermediario dovrebbe comunque astenersi dall’eseguire gli ordini impartiti dall’investitore non professionale se appaiono eccessivamente rischiosi, all’uopo esercitando il generale diritto di recesso.
Nella sentenza n. 16828 del 9.8.2016 la Corte di Cassazione enuncia due importanti principi in materia di operazioni di investimento: il primo, è che la sottoscrizione del modulo di investimento predisposto dall’intermediario e sottoscritto dall’investitore non ha valore confessorio.
Il secondo, è che l’intermediario deve comunque astenersi dal dar seguito a ordini impartiti dal cliente qualora gli stessi sono eccessivamente rischiosi o comunque inadeguati. In tal caso infatti sussiste per l’intermediario una giusta causa di recesso ex art. 1722 cod. civ.
Nel caso di specie l’intermediario finanziario ricorreva per la cassazione di una sentenza della corte di Appello di Milano che confermando il giudizio di prime cure aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un soggetto che, seppur informato della rischiosità, aveva disposto investimenti in obbligazioni Cirio-Luxemburg, poco prima del default.
L’operatore finanziario ha il dovere di fornire al cliente un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, rendendolo edotto circa: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5)l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente (cfr., in termini, Cass. 1376/2016).
Tali informazioni devono essere rese su supporto scritto o nel caso di ordini telefonici devono essere registrate su supporto magnetico.
Tuttavia, la Corte, precisa che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca (nella specie in obbligazioni Cirio) e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, non può costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012).
Tale dichiarazione può, al più, comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario, sempre che sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell’investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l’acquisto, e non si riduca ad una generica clausola di stile.
In ogni caso è configurabile la responsabilità dell’intermediario finanziario che dia corso ad un ordine, ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso.
La professionalità dell’intermediario, su cui l’investitore abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone, invero, di valutare comunque l’adeguatezza di quell’operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà di recedere dall’incarico, per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ., qualora non ravvisi tale adeguatezza.