Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza (Consob).
L’adeguatezza dell’informazione risulta il presupposto indefettibile della legittimità dell’esecuzione dell’ordine da parte dell’intermediario, perché solo a fronte di un’adeguata informazione può ritenersi che il cliente abbia consapevolmente individuato, in relazione alle proprie esigenze, lo strumento nel quale investire, assumendosene l’alea.
Lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell’intermediario, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l’onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.
Con la sentenza n. 8394, pubblicata il 27 aprile 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ritorna sul tema degli obblighi dell’intermediario di assumere adeguate informazioni dai clienti sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio di questi ultimi (cfr. Cass. SS. UU. 26724/07), in ossequio ai generali principi di correttezza e trasparenza.
Nella sentenza in commento, avente ad oggetto la richiesta di risoluzione dell’ordine di acquisto di bond argentini, si afferma che il citato obbligo di assumere informazioni da parte della banca è strumentale all’esigenza di fornire all’investitore, prima di effettuare qualunque acquisto di strumenti finanziari, un’informazione adeguata in concreto alla singola operazione di investimento.
Nella prestazione del servizio di negoziazione, infatti, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie d’investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un suo concorso di colpa nella produzione del danno per non essersi, egli stesso, informato aliunde della rischiosità dell’acquisto.
Il grado di affidamento nella professionalità della banca richiede dunque che solo a fronte di un’adeguata informazione può ritenersi che il cliente abbia consapevolmente individuato, in relazione alle proprie esigenze, lo strumento nel quale investire, assumendosene l’alea nell’ottica di una scelta di investimento consapevole.
Nel caso di specie, in particolare, la “presunta” esperienza e i precedenti investimenti effettuati dal cliente non potevano esonerare la banca dall’obbligo informativo specifico, né potevano rendere adeguata un’operazione su titoli speculativi, “ancora in fase di collocamento e privi di rating, non negoziati sui mercati regolamentati e pertanto poco liquidi”.