Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello riafferma l’orientamento – oramai pacifico presso la giurisprudenza di legittimità – secondo il quale l’estratto conto certificato dalla Banca ex art. 50 tub ha valenza esclusiva nell’ambito del procedimento monitorio. Nel giudizio di opposizione, graverà invece sulla Banca opposta l’onere di produrre tutte le movimentazioni bancarie, ciò in corrispondenza di quanto disposto dale regole generali proprie del giudizio di cognizione.
Se non prodotta in primo grado, la documentazione sopra menzionata non è ammissibile in sede d’appello, se non ove l’appellante dimostri – ex art. 345, co. 3, c.p.c. – di non aver potuto provvedervi nell’ambito del giudizio di primo grado.