Nel giudizio in cui il cliente contesti la reale sussistenza della giusta causa di recesso da un’apertura di credito invocata dalla banca, come costituita dalla sopravvenuta insufficienza della garanzia patrimoniale generica del cliente, conseguente al compimento di taluni atti dispositivi del patrimonio, va cassata la sentenza che, di fronte a una situazione di incertezza circa l’effettivo valore commerciale dei cespiti componenti il patrimonio residuo del debitore, si limiti a rigettare l’azione per mancato assolvimento – da parte del cliente – dell’onere di provare la sufficienza del patrimonio, a seguito degli atti dispositivi. Il giudice è infatti tenuto, in presenza di elementi indiziari forniti dall’attore (elencazione analitica delle proprietà residue, e relativa documentazione), e in mancanza di ulteriori allegazioni di allarme circa la solvibilità del debitore, a disporre una CTU estimativa, allo scopo di accertare l’effettiva fondatezza della contestazione.
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