Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene nuovamente in tema di accertamento dell’illecito in materia di intermediazione finanziaria, da cui far decorrere il termine a disposizione della Consob per la notifica della sanzione.
In particolare, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale definito oramai dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5395/2007, la Suprema Corte rileva che a fronte dell’ingiustificata dilatazione dei tempi di contestazione dell’illecito, il giudice del merito deve motivare specificatamente in ordine ai motivi che hanno portato l’autorità a ritardare la contestazione, specie quando i tempi dell’attività siano stati particolarmente ampi, al fine di stabilire in concreto se il termine di decadenza per la contestazione della sanzione sia stato correttamente rispettato.
Infatti, secondo l’orientamento richiamato, il termine per la contestazione dell’illecito decorre dal momento in cui la Consob ‘risulti in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tener conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti ai suddetti organi assegnati’.
Nel caso di specie, la Corte censura le sentenza impugnata rilevando l’omessa motivazione in ordine all’attività istruttoria effettuata dall’autorità successivamente all’acquisizione dei fatti e alle circostanze che avrebbero giustificato il prolungamento delle indagini per un tempo ragionevole rispetto alla notifica della contestazione.