Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene nuovamente a definire la portata dell’art. 14, co. 2, l. n. 689/1981 con riferimento alle sanzioni irrogate in materia di intermediazione finanziaria dalla Consob al fine di determinare la corretta individuazione del momento in cui si è realizzato l’accertamento dell’infrazione, dal quale, secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata, decorre il termine per la notifica del provvedimento sanzionatorio.
Nella vicenda in esame, il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Consob per abuso di informazioni privilegiate veniva inizialmente impugnato innanzi alla Corte di appello che respingeva l’opposizione rilevando che il tempo impiegato per la contestazione degli addebiti rispetto all’accertamento definitivo fosse da considerarsi giustificato in ragione dell’oggettiva complessità dell’indagine, svolta nei confronti di più soggetti e finalizzata a ricostruire le operazioni compiute dai medesimi sul mercato azionario.
La Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento in tema di durata del procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria, censura le argomentazioni svolte dalla Corte di appello per l’assenza di una adeguata motivazione in ordine alla ragionevolezza del lasso di tempo trascorso per lo svolgimento degli accertamenti, nonostante fossero decorsi ben oltre tre anni e mezzo dai fatti, rilevando che in detti casi è necessario da parte del giudice del merito un accertamento puntuale in relazione al momento in cui collocare il dies a quo del termine di novanta giorni di cui all’art. 14 per determinare il tempo ragionevolmente necessario all’amministrazione per la notifica del provvedimento.
Pertanto, condividendo le argomentazioni dei ricorrenti e facendo applicazione dei principi stabiliti dalle sezioni unite (Cass. SS.UU., n. 5395/2007), il Collegio evidenzia che la ragionevolezza del tempo complessivamente impiegato per l’accertamento dell’illecito (e conseguentemente il rispetto o meno del termine di decadenza di cui all’art. 14) debba essere valutata tenendo conto anche dell’attività in concreto compiuta dalla struttura organizzativa della Consob, per cui il momento da far decorrere il termine per la notifica del provvedimento debba essere individuato allorquando l’autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risultava ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione.