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Giurisprudenza

Giudizio di colpevolezza degli esponenti aziendali per mancata informativa sulle criticità del sistema di controllo in vista della quotazione

31 Maggio 2016

Avv. Vittorio Mirra, Dottorando di ricerca in Diritto ed Impresa, LUISS Guido Carli, Roma, Cultore della materia in Diritto dei mercati finanziari, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. II, 16 maggio 2016, n. 9957

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza

 

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il D. Lgs. 58 del 1998 individua una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate su mere condotte considerate doverose, sicché il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suitas” della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della L. n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Con la sentenza n. 9957, pubblicata il 16 maggio 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione conferma un orientamento delle Sezioni Unite del 2009 in tema di giudizio di colpevolezza per gli esponenti aziendali in caso di violazioni delle disposizioni di cui all’art. 190 del TUF.

In particolare, nel caso de quo, i ricorrenti erano stati sanzionati dalla Consob per violazioni degli artt. 95, co. 1, lett. a), 115, co. 1 e 114, co. 5, del TUF per la mancata rappresentazione nel prospetto informativo delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle carenze e dalle criticità del sistema di controllo di gestione della società (che aveva chiesto l’ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario MTA).

Detti ricorrenti lamentavano la mancata considerazione dell’esimente della buona fede degli esponenti aziendali, i quali avrebbero fatto legittimo affidamento sulle relazioni rilasciate da soggetti terzi (società di revisione, sponsor, incaricato di condurre la verifica sul sistema di controllo di gestione) ai fini della presentazione del citato prospetto informativo.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’opposizione ex art. 195 TUF dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (anche a mezzo di presunzioni): una volta integrata e provata dall’Autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. SS.UU. n. 20930 del 30/09/2009).

Nel caso di specie, Consob ha assolto l’onere probatorio a suo carico mentre i ricorrenti non hanno dimostrato la propria assenza di colpevolezza. Il Collegio sindacale ha omesso di esercitare compiutamente il suo potere dovere di controllo, oltretutto in una fase particolarmente importante e delicata della società ove l’attenzione e la diligenza dovevano essere superiori (non potendosi dunque superare la presunzione di colpevolezza ex art. 3 L. 689/81). Anche il Presidente del Collegio sindacale, entrato in carica quando le decisioni in merito alla quotazione erano già state prese, non può essere considerato esente da responsabilità, in quanto “la sua presenza a decisione già assunta e a conferimento dei poteri relativi all’A.D. non lo esimeva dal diritto dovere di vigilanza per ogni successivo atto da compiersi per il corretto adempimento degli obblighi connessi alla decisione assunta”.


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