La causa sottostante ad un negozio giuridico bilaterale va individuata in concreto e non già solo su un piano astratto. Siffatta tendenza corrisponde ad esigenze di tutela sottese all’ordinamento e nel contempo ad esigenze di verifica della realtà concreta, non essendo sufficiente uno schema, di natura atipica, individuato a monte per la verifica del contratto. Affinché non vi sia uno squilibrio fra le prestazioni consistenti nei reciproci pagamenti, da porsi in relazione con il differenziale a favore o a sfavore della banca secondo il superamento o meno del limite prefissato negozialmente è indispensabile che la partenza sia paritaria, senza valori negativi, già a monte dell’una o dell’altra parte. In altri termini, se il contratto swap, presenta al momento della sua sottoscrizione un flusso negativo, viene a mancare la causa concreta del negozio il che non può che essere valutato ai sensi dell’art. 1418 c.c. Il contratto risulta affetto già inizialmente da uno squilibrio, quando è ravvisabile una commissione implicita o occulta o un compenso maggioritario per la banca. Sussiste una inscindibile connessione della causa con l’assolvimento dell’onere informativo, ovvero con la consapevolezza piena del cliente circa i rischi dell’operazione e le particolari connotazioni dello swap. Incide sulla causa concreta sottostante al negozio giuridico l’occultamento di un valore negativo per il cliente stesso; la causale del contratto risulta sfalsata a livello obbiettivo, in quanto comporta uno squilibrio, non conosciuto e quindi rapportabile ad una falsa cognizione in capo al cliente della funzione stessa del contratto specifico.
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