Con l’allegato provvedimento il g.i.p. del tribunale di Lecce ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale relativo al reato di usura, così respingendo l’opposizione della parte offesa fondata (a quanto pare di capire) sulla possibile rilevanza usuraria degli interessi moratori. A sostegno della soluzione, la decisione spende l’argomento testuale dell’art. 644 c.p. (segnatamente, il riferimento agli interessi pattuiti «in corrispettivo»); quello della neutralità degli interessi moratori (funzione risarcitoria e non di prezzo per il differimento di cui al negozio di credito); quello della eventualità dell’applicazione del relativo onere economico. È fatta salva, comunque, la rilevanza degli interessi moratori nel caso dell’impiego elusivo del patto sulla mora: quando, cioè, «si avesse ragione di ritenere che, sin dal momento della stipula del mutuo, il mutuante avesse la ragionevole certezza che il mutuatario non sarebbe riuscito ad adempiere nel termine».
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