Con sentenza del 14 aprile 2016, C-381/14 e C-385/14, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva.
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