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Giurisprudenza

Appello Milano: lecita la causa del derivato speculativo con cui il cliente, che non può ignorare la natura aleatoria, intende ridurre o differire nel tempo le perdite dipendenti da derivati precedenti

17 Marzo 2016

Corte d’Appello di Milano, 03 marzo 2016, n. 858

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza in oggetto affronta diverse questioni di interesse connesse al contenzioso in contratti derivati.

Per quanto qui maggiormente interessa, e rinviando alla lettura del provvedimento allegato per ogni miglior approfondimento, la Corte d’Appello evidenzia il carattere fisiologicamente speculativo delle operazioni di rinegoziazione, in quanto dirette a ridurre o a differire nel tempo il concreto realizzarsi della perdita provocata dai contratti precedenti.

E questo anche nel caso in cui l’originario contratto derivato abbia finalità di copertura, posto che con le successive rinegoziazioni alla iniziale finalità si aggiunge inevitabilmente quella di tentare di ridurre o neutralizzare la perdita accumulata.

Il concludere contatti derivati sempre più speculativi, conclude la Corte, non incide sulla liceità della causa, considerando che i derivati sono contratti dall’ordinamento riconosciuti come tipicamente aleatori. E che l’investitore ben potrebbe, quale alternativa alla rinegoziazione, interrompere il rapporto e saldare il debito.

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