Nell’ipotesi di riunione di una domanda del correntista volta all’accertamento di indebite appostazioni con quella di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su saldaconto ex art. 50 t.u.b., l’autonomia dei singoli giudizi resta immutata anche in relazione alla distribuzione dell’onus probandi. Ne consegue che, nella prima azione, resta onere del cliente la produzione degli estratti conto, relativi a tutta la durata del rapporto dai quali dovrebbe emergere l’indebito lamentato, non essendo sufficiente – a fronte dell’allegazione, da parte della banca, di un saldaconto certificato e della (parziale) documentazione ancora in suo possesso – la mera allegazione e prova dei versamenti e delle poste attive. Il deficit documentale ascritto alla banca incide invece sul procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l’onere di provare il credito azionato al netto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi ed entro il limite della prescrizione è a carico della creditrice.
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