Nell’ambito di un procedimento penale volto ad accertare il reato di usura, va rigettata la richiesta di archiviazione del PM motivata sul fatto che la CTU – affidata ad un esperto in materia non «estraneo alla Banca d’Italia» – abbia escluso la ricorrenza dell’usura mediante un calcolo che non tenga conto degli interessi di mora.
Nel caso di specie, il GIP ha disposto una nuova CTU da affidare «ad esperto in materia estraneo alla Banca d’Italia», che accerti gli effettivi tassi pattuiti ed applicati al rapporto comprendendovi anche l’insoluto; dovendo poi spiegare il CTU in modo più specifico le ragioni dell’esclusione dei c.d. interessi moratori dalla base di calcolo del tasso soglia.