La Suprema Corte ha ribadito la piena efficacia della disposizione telefonica d’acquisto di bond argentini da parte di soggetto delegato da parte del cliente investitore.
Ciò in quanto:
– da un lato, «l’articolo 23 del Testo unico Finanza secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto – quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario la cui validità non è soggetta a requisiti di forma»;
– dall’altro, «l’esistenza di un mandato conferito al padre della investitrice perché provvedesse, per conto della figlia, ad impartire l’ordine è rispettosa del ricordato principio che afferma la validità dell’ordine non impartito per scritto».