In tema di usura penale bancaria, configura un profitto del reato – come tale confiscabile – la mera contabilizzazione in conto corrente di interessi usurari a carico del cliente. E infatti, lo stesso risulta già privato, per il fatto della contabilizzazione, della facoltà di disporre delle somme pari agli interessi usurari; mentre la banca è già in condizione di apprendere quelle somme.
Per affermare il principio ora esposto, la Suprema Corte si è richiamata a un proprio provvedimento (Cass. Sez. 6, sent. n. 45090 del 02/10/2014), secondo cui nel concetto di «interessi usurari concretamente corrisposti» debbono essere intesi anche quelli «eventualmente (corrisposti – ndr) anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria».