Con la sentenza del 20 gennaio 2016, n. 316, il Tribunale di Torino, G.U. Dott. Luca Martinat, ha rigettato, in quanto infondate, tutte le domande formulate da una società in relazione ad un contratto di Interest Rate Swap, concluso in data 31 ottobre 2007, non sussistendo ipotesi di nullità né annullamento contrattuali, né condotte imputabili alla Banca sotto il profilo della responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, anche ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.
In particolare, il Giudice ha statuito quanto segue:
- Il contratto di swap è da ritenersi perfezionato solo con la ricezione da parte della Banca dell’accettazione dell’investitore, ai sensi dell’art. 1326 c.c., della proposta precedentemente inviata.
- Non è nullo il contratto che non preveda la facoltà di recesso ex art. 30 TUF laddove il contratto si sia perfezionato “per posta presso la sede della Banca (…) all’esito di una trattativa specifica (in quanto lo swap è strettamente dipendente ad un contratto di leasing stipulato da … con un soggetto terzo), con conseguente inesistenza dell’obbligo di previsione del diritto di recesso non vertendosi nell’ipotesi di una collocazione standard di uno strumento finanziario, ma di una stipulazione di un contratto studiato su misura sulle esigenze dell’attrice aventi reciproci obblighi”.
- Non è applicabile la normativa sul recesso ex art. 30 TUF quando l’investitore è operatore qualificato.
- Non è nullo il contratto privo della sottoscrizione della Banca attesa la funzione della norma che prevede la forma scritta ad substantiam in questa specifica materia, vale a dire “che il cliente abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni quanto la legge prevede in ordine agli obblighi dell’intermediario finanziario e ai diritti del cliente”.
- La circostanza che “dopo un iniziale giovamento, l’attrice abbia dovuto versare alla Banca del denaro in considerazione della diminuzione dell’Euribor (…) è una conseguenza legittima dell’aleatorietà del contratto, non potendo la parte in siffatta tipologia contrattuale dolersi a posteriori dell’esito svantaggioso del contratto” e non inficia in alcun modo la reale natura del contratto, assicurativa nel caso di specie. Il contratto di swap aveva infatti “il preciso obiettivo di sterilizzare il rischio di variazione del tasso di interesse derivante da un contratto di locazione finanziaria che l’attrice aveva stipulato con un soggetto terzo (ovvero …)”. Non solo il contratto di locazione finanziaria è stato documentato dalla Banca, ma risulta chiaro il collegamento tra swap e leasing, essendo identici nozionale e importo finanziato, data di efficacia dei contratti, corrispondenti il tasso d’interesse variabile del leasing (Euribor a 3 mesi) e rischio di oscillazione del tasso che lo swap andava a coprire (Euribor a 3 mesi).
- È onere della parte attrice confutare la dichiarazione di operatore qualificato dalla stessa rilasciata; diversamente, l’investitore dovrà essere ritenuto operatore qualificato con la conseguenza che la Banca risulta gravata di oneri informativi di minore portata e che nessuna valutazione in punto adeguatezza dev’essere compiuta.
- Avendo lo swap funzione di copertura di un rischio non vi sono commissioni implicite a carico del cliente.
- Esplorativa e finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte attrice è la richiesta di consulenza tecnica volta all’individuazione di commissioni implicite, non idoneamente provate né allegate dall’attrice stessa.