Con sentenza del 14 dicembre 2015, n. 25142, la Cassazione, come già affermato per il provvedimento sanzionatorio previsto dalle norme del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (v. Cass., S.U., n. 1362 del 2005; Cass., S.U., n. 20935 del 2009), ha ritenuto che, anche nel caso di provvedimento sanzionatorio previsto dal testo unico bancario (TUB), essendo questo un atto vincolato, l’inosservanza del termine previsto dalla disposizione legislativa e da quelle regolamentari non può comporta l’invalidità delle sanzioni ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
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