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Giurisprudenza

In assenza di una collegata posizione di indebitamento, l’interest rate swap di copertura è nullo per vizio di causa

14 Dicembre 2015

Davide Camasi, dottorando presso Leiden Law School

Tribunale di Treviso, 26 agosto 2015, n. 1940

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Treviso pone in luce come sussista la nullità per assenza  di causa in relazione ad un contratto di interest rate swap caratterizzato dalla carenza della funzione di copertura del rischio derivante dalla variazione dei tassi di interesse, diversamente da quanto indicato nel contratto quadro medesimo.

In particolare, il giudice di prime cure evidenzia, a seguito delle conclusioni emerse da apposita c.t.u., come il contratto di interest rate swap di tipo “Plain Vanilla” e dichiaratamente stipulato a fini di “copertura” non realizzi de facto la funzione di copertura finanziaria. Viene puntualmente sottolineato come, affinché tale finalità possa essere soddisfatta, lo specifico contratto in esame debba essere “posto in essere in relazione a posizioni di indebitamento detenute dal cliente” di ammontare non esiguo (pari a 800.000 euro), la cui esistenza non è attestata da alcun documento prodotto. Di conseguenza, in assenza di tale “contratto di finanziamento collegato negozialmente al contratto interest rate swaps”, quest’ultimo “non ha alcuna ragione di essere nella volontà manifestata dalle parti”.

In aggiunta, il tribunale, ricollegandosi espressamente a quanto indicato dall’attore, pone in luce come il contratto in discussione sia “privo di causa concreta, oltre che astratta, ovverosia privo dello scopo pratico dei negozi perseguiti dalle parti”. Pertanto, risulta evidente come la mancata rispondenza delle condizioni economiche contrattuali del derivato in analisi “alla funzione di copertura del rischio nello stesso enunciata ne comporta la nullità per difetto di causa” ai sensi dell’art. 1418.2 c.c. (come già segnalato nella pronuncia n. 10490/2006 della Corte di Cassazione), imponendo altresì la condanna dell’ente bancario convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito in esecuzione del contratto stesso.

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