Con la pronuncia in esame la Corte d’Appello di Venezia si focalizza, in particolare, sull’analisi della natura dell’art. 56 quarter del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia). Viene sottolineato come tale disposizione non possa essere qualificato come norma di interpretazione autentica in grado di sanare l’eventuale nullità derivante dalla mancata sussistenza dello ius poenitendi dell’investitore in contratti di investimento concernenti operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati anteriormente rispetto al mese di Settembre 2013.
In particolare, la Corte d’Appello riforma la sentenza del tribunale di prime cure, che ha rigettato la domanda attorea “ritenendo insussistenti le violazioni di carattere formale da cui discende la nullità”, notando la necessità dell’applicazione dell’art. 30 TUF nella versione antecedente rispetto alle modifiche apportate dal citato d.l. 69/2013. Ricollegandosi espressamente all’arresto n. 7776 del 3 aprile 2014 della Corte di Cassazione e al successivo orientamento giurisprudenziale, la pronuncia in esame sottolinea come l’art. 56 quater del d.l. 69/2013, che prevede che “il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede debba essere previsto anche nel caso di negoziazioni di titoli per conto proprio, stipulate a partire dal 1° settembre 2013” non rientri nel genus delle norme di interpretazione autentica, con impossibilità, di conseguenza, di influenzare contenziosi in cui la conclusione del contratto risulti anteriore rispetto al punctum temporis espressamente indicato.
Pertanto, nel caso innanzi al giudice di secondo grado, concernente contratti relativi all’acquisto di titoli di Stato argentini stipulati tra novembre 1998 e febbraio 2000, trova applicazione la disciplina contenuta nella previa versione dell’articolo 30 TUF, che sanziona (c. 7) “l’omessa indicazione della facoltà di recesso” all’interno dei moduli o formulari consegnati all’investitore ai sensi del c. 6 con la “nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente”. Tale conseguenza è doverosa nel caso in analisi, dato che gli ordini di acquisto dei bond Argentini in esame sono privi del citato avviso riguardante la facoltà di recesso.