WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche


Novità normative e problematiche attuali

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 19/06


WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Dal Tribunale di Torino un sì alla cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini usura ?

3 Novembre 2015

Tribunale di Torino, 18 settembre 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Torino, con il provvedimento in oggetto, ritorna sulla vexata quaestio afferente al tema della rilevabilità del tasso d’usura degli interessi moratori. L’ordinanza allegata sembrerebbe infatti porsi in linea con l’orientamento favorevole alla cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi nella rilevazione della eventuale usurarietà dei medesimi nei contratti di mutuo.

La questione, aperta dall’ormai nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013, è stata oggetto di diverse pronunce aventi orientamenti diametralmente opposti.

Nel caso di specie il mutuatario ingiunto contesta la legittimità della clausola di pattuizione degli interessi, in osservanza della quale si rivelerebbe un superamento della soglia del tasso di usura quale conseguenza del computo del tasso di mora rilevabile dal contratto in questione. Il ricorrente pone a fondamento delle sue eccezioni proprio i principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte nell’ambito della sentenza poco sopra citata, i quali individuavano per l’appunto come usurari i tassi che “a qualunque titolo” superino il limite stabilito dalla legge.

Il giudice, pronunciatosi mediante ordinanza, dispone consulenza tecnica con il fine di accertare l’eventuale usurarietà dei tassi applicati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche


Novità normative e problematiche attuali

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 19/06


WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETENG

Offerte per iscrizioni entro il 29 agosto

Iscriviti alla nostra Newsletter