Con Ordinanza del 19 ottobre 2015, il Tribunale di Bari ribadisce (cfr., per tutti, Trib. Pescara, 28 novembre 2014 e Trib. Bari, 12 dicembre 2014, entrambe in questa Rivista) la necessità di computare, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, anche della commissione (o penale) di estinzione anticipata. E ciò, alla stregua del disposto di cui all’art. 644 c.p., come pure di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza del 9 gennaio 2013, n. 350.
L’Ordinanza rileva, infatti, che «ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l’assicurazione dell’immobile o degli immobili concessi in garanzia) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata». Occorre, dunque, «cumulare gli interessi moratori con la commissione anticipata»: si tratta di necessità che, prosegue l’Ordinanza, appare ancora più evidente nel caso in cui «tale commissione nel contratto è dovuta anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario».
Ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del contratto, la commissione per estinzione anticipata deve essere calcolata – precisa l’Ordinanza – «con riferimento al capitale concesso a mutuo, dovendosi avere riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno».
Poste tali considerazioni, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di sospensione della procedura esecutiva attivata per l’asserito inadempimento della società mutuataria. L’usurarietà del tasso convenuto («dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell’1,50% per estinzione anticipata»), infatti, determina la gratuità del mutuo (ex art. 1815, comma 2, c.c.). Per l’effetto, «alla data in cui è stato intimato il precetto l’opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell’esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell’opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale».