Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora ci si trovi al cospetto di un recesso dal contratto di conto corrente ad opera di un istituto bancario, il fideiussore permane obbligato a soddisfare pienamente il quantum dovuto dal debitore alla data dello scioglimento del rapporto, nel rispetto del limite di massimale della garanzia. Tuttavia, gli interessi moratori sorti a seguito del mancato adempimento del debitore principale e del garante personale restano a carico del fideiussore senza alcun limite connesso al citato massimale della fideiussione.
In particolare, la Suprema Corte si riconnette, quale norma dirimente per la propria determinazione, all’art. 2740 c.c. in materia di garanzia patrimoniale generica. In aggiunta, i “principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati” comportano, a parere del Supremo Collegio, la necessità di computare i citati interessi moratori oltre il limite del massimale. Tale mancata soggezione al vincolo del massimale non implica alcun contrasto con la cornice normativa propria del contratto di fideiussione, in quanto il debito per interessi moratori non è considerato vincolato dalla garanzia prestata, bensì imputabile ad uno specifico inadempimento direttamente dello stesso fideiussore.