Il Tribunale di Modena, con la recentissima sentenza n.1426 del 19.08.2015, dichiarando la nullità di un ordine di acquisto relativo a bond Lehman sottoscritto nell’ottobre 2007, ha condannato la banca a risarcire l’investitore della somma pari alla perdita subita, oltre ad interessi e al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che il contratto quadro firmato nel 1993 non disponeva del contenuto prescritto dall’art. 30 Regolamento Consob n.11522/98, essendo assenti o comunque insufficienti la specificazione e caratteristiche del servizio di negoziazione in conto proprio e del servizio di negoziazione in conto terzi nonché la specificazione dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant.
Pur essendo stato consegnato il documento sui rischi generali, continua il tribunale, lo stesso “ per il suo contenuto non è idoneo da solo ad integrare totalmente il contratto quadro, essendo dedicato a una generale parità informativa, senza inserire specificazioni sulle modalità concrete di servizi o operazioni”.
Dalla nullità sopravvenuta del contratto quadro è derivata dunque la nullità dell’operazione in Lehman Brothers, che trovava giustificazione in quel programma negoziale.