Con provvedimento del 20 giugno 2015, il Tribunale di Torino, giudice dott. Astuni, ha fornito alcune precisazioni in ordine agli elementi funzionali alla composizione del tasso soglia rilevante ex art. 1815 c.c. ai fini del calcolo dell’usura.
In particolare, secondo il Tribunale, il controllo di legalità di cui alla suddetta norma non può che avere a oggetto il tasso effettivo applicabile all’operazione creditizia, in quanto determinato col contributo di remunerazioni, commissioni, spese che:
- sono dovute per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive, e così tipicamente il pagamento degli interessi corrispettivi;
- pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri (ritardo nell’adempimento del debitore, mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di risolvere il mutuo, recesso del debitore con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata ecc.) meramente possibili al momento della conclusione del contratto, sono dovute per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto; così tipicamente la mora sul ritardo di adempimento e la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato.
Ferma restando l’irrilevanza del momento del pagamento, e quindi la sufficienza delle condizioni contrattuali per far luogo all’applicazione della voce di costo ai fini del calcolo del TEG, devono viceversa ritenersi irrilevanti i debiti per remunerazioni commissioni e spese collegati all’erogazione del credito ma:
- meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Così il caso dell’interesse di mora, potenzialmente usurario ma mai applicato, perché il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti;
- del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi, come ad esempio:
– ad es. il ritardo nell’adempimento protratto per “n” rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s’è verificato, né potrà verificarsi sconfino perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata;
– ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di ammortamento.