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Giurisprudenza

Piano finanziario “4 You”: per la Cassazione non realizza un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 cc

2 Ottobre 2015

Cassazione Civile, Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 19559

Con ordinanza del 30 settembre 2015, n. 19559, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui non integra, ai fini del secondo comma dell’art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all’investitore destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi.

La fattispecie contrattuale in questione era rappresentata dal noto piano finanziario c.d. “4 You”, consistente nell’acquisto da parte del cliente di titoli obbligazionari e nella sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento, affidati alla gestione della mutuante, in virtù di un finanziamento contestualmente concesso dalla banca.


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