L’ordinanza in commento conferma un recente orientamento, già svolto da altre pronunce di merito (Trib. Monza, ord. 07.07.2015), che stigmatizza e amplifica il cd. “potere esterno” del giudice dell’ esecuzione allorquando venga attivato in executivis un titolo nullo, per violazione di norma imperative, anche se di formazione giudiziale. La questione oggetto di esame nasce da un’opposizione all’ esecuzione, con contestuale istanza di sospensione, proposta contro una procedura esecutiva fondata su decreto ingiuntivo non opposto.
Il Tribunale in sede “cautelare” si sofferma sul preliminare aspetto afferente “la possibilità di proporre opposizione e di sospendere l’esecuzione intrapresa in forza di un titolo esecutivo passato in giudicato” dando al quesito – all’esito di articolata ed attenta motivazione – risposta affermativa. Con importante motivazione, il giudice chiarisce che “l’unico profilo ancora deducibile in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato è quello relativo alla lamentata pretesa di interessi usurari” e ciò stante il giudizio di riprovevolezza che il nostro ordinamento riserva a tale tipo di condotta e che non consente anzi, addirittura “impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudicato” (così già Trib. Pordenone, 07.03.12).
In tale ipotesi, continua il Tribunale, non viene corrotto il principio di intangibilità ed immutabilità del giudicato in quanto vengono “in evidenza fatti sopravvenuti alla formazione del contratto connessi alla fluttuazione imprevedibile dei tassi” per cui in riferimento agli interessi che superano la soglia legale il creditore non avrà alcun diritto ad eseguire il titolo (cfr. Trib. Reggio Calabria, 04.02.04). Anche in riferimento al periculum in mora,l’ordinanza si segnala per il ritenere che detto requisito si trova “in re ipsa” (cfr. Tribunale di Varese, ord. 21.04.2015).