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Giurisprudenza

Ancora una conferma sull’illegittimità dell’applicazione bancaria delle clausole anatocistiche a partire dall’1 gennaio 2014

13 Luglio 2015

Livia Franco

Tribunale di Biella, 7 luglio 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza del 7 luglio 2015, il Tribunale di Biella, sulla scia degli analoghi e recenti provvedimenti – tutti pubblicati in questa Rivista – del Tribunale di Milano (3 aprile, 25 marzo e 1 luglio 2015) e del Tribunale di Cuneo (29 giugno 2015), si è pronunciato sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a partire dall’1 gennaio 2014: così inibendo all’istituto di credito convenuto di «dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo e comunque di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori». Per correggere o eliminare, ex art. 140, lett. c, Cod. Consumo, gli effetti delle accertate violazioni, il Tribunale ha poi ordinato alla convenuta di inserire il provvedimento in esame sulla home page del proprio sito, nonché di «darne comunicazione … a ciascun correntista consumatore» e di curarne la pubblicazione su tre quotidiani.

Prima di ogni altra cosa, l’Ordinanza si è soffermata, come è naturale, sulla legittimazione delle associazioni dei consumatori ad agire al fine di inibire agli istituti di credito l’illegittima applicazione di clausole anatocistiche. Sul punto, il Tribunale ha precisato come «tale legittimazione (…) non possa desumersi in capo alla ricorrente ex art. 37 d.lgs. n. 206/2005», in quanto la clausola in questione non rientra «in alcuna delle ipotesi del catalogo di cui all’art. 33 né è ravvisabile un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e quindi uno squilibrio di carattere giuridico, rinvenibile soltanto in passato (ante delibera CICR 2000), quando era consentita ed applicata la diversa periodicità». La legittimazione in discorso, invero, discende della previsione dell’art. 2, comma 2, lett. e, Cod. Consumo, in combinato disposto con l’art. 139 del medesimo testo, laddove attribuisce alle associazioni di consumatori il diritto di agire ai sensi della norma successiva a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, individuati appunto dall’art. 2, che sancisce come fondamentali, tra gli altri, il diritto «ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità», il diritto «all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà» e il diritto «alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali».

Ciò posto, l’Ordinanza ha evidenziato la necessità di interrogarsi circa la possibilità di qualificare la «condotta oggetto di doglianza» quale «pratica commerciale scorretta». In sé considerata, l’applicazione di interessi anatocistici, ove sussista la corretta e trasparente informazione del correntista, non può costituire pratica commerciale scorretta e vietata. Occorre quindi «verificare in concreto se la doglianza inerente l’applicazione da parte dell’istituto di credito (…) di una clausola divenuta nulla a seguito di una sopravvenienza normativa possa essere, piuttosto, sussunta in una violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti negoziali». Secondo il Tribunale, «una visione della clausola generale di buona fede e correttezza, che non sia estesa al contenuto ed alla validità della clausola medesima, a ben vedere nasconde una frustrazione degli scopi comunitari di tutela effettiva del contraente debole». Da quest’angolo visuale, «non può dubitarsi del fatto che una condotta contraria a buona fede e correttezza sia integrata dalla perdurante applicazione di una clausola contrattuale divenuta illegittima per effetto di un intervento legislativo»; anche in considerazione della nullità virtuale che affligge tale clausola, non meno che della violazione dello stesso canone di buona fede contrattuale.

Quanto alla «natura collettiva dell’interesse fatto valere» di cui all’art. 139 Cod. Consumo, l’Ordinanza – ritenuto irrilevante il dato numerico dei potenziali contratti, nonché ogni ulteriore circostanza fattuale – ha rilevato come non sussista alcun contrasto tra il disposto dell’art. 127, comma 2, T.U.B. (: «le nullità previste dal presente titolo operano solo a vantaggio del cliente») e la legittimazione derivante dall’interesse collettivo e diffuso in capo all’associazione consumeristica. In effetti, «seppur la legittimazione è collettiva, essa si specifica nell’ottica di una tutela inibitoria che sia richiesta quale petitum prospettato in concreto, in termini selettivi, nell’interesse e a vantaggio del consumatore-cliente che si ritenga leso dall’applicazione della clausola anatocistica invalida, qualora il rapporto bancario sia inizialmente o passi successivamente a debito per effetto di uno “scoperto” di conto corrente».

Ciò fermato, l’Ordinanza si è quindi pronunciata sulla fondatezza nel merito del ricorso.

Prima di ogni altra cosa, il Tribunale ha sottolineato come la modifica dell’art. 120 T.U.B. non possa che essere letta nel senso della «rigorosa esclusione dell’anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all’espressione per cui gli interessi non possono produrre interessi ulteriori un significato diverso dalla radicale esclusione dell’anatocismo; ciò anche alla luce del successivo periodo che impone di calcolare gli interessi annotati in conto solo sul capitale».

L’Ordinanza ha chiarito, poi, il significato del riferimento alle «operazioni di capitalizzazione» di cui all’art. 120, comma 2, T.U.B. Data l’equivocità e la contraddittorietà di tale espressione, occorre senz’altro attribuire alla medesima l’accezione conferitale in matematica finanziaria: ove si parla di capitalizzazione quale «sinonimo di interessi (semplici e non composti) maturati e giunti a scadenza di pagamento». Solo in tale accezione, infatti, la norma è «chiara e coerente con il disegno legislativo e ne rende manifesto il collegamento col periodo precedente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati (rectius conteggiati) non sono altro che gli interessi (semplici e non composti) maturati alla scadenza temporale prevista nel rapporto con la pari periodicità imposta dalla legge».

In effetti, l’intenzione legislativa nel senso dell’abrogazione espressa dell’anatocismo si desume, se non altro, dal raffronto tra il vecchio e il nuovo art. 120 T.U.B., dalla Relazione introduttiva alla proposta di legge n. 1661 e dalla rinnovata manifestazione di volontà del legislatore parlamentare, il quale ha deciso di non convertire l’art. 31 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, che aveva previsto la reintroduzione dell’anatocismo.

Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che l’innovazione legislativa non può che ritenersi effettivamente e immediatamente decorrente a partire dal primo gennaio 2014, pure in assenza dell’intervento della normativa secondaria del CICR. «Nell’intangibilità assoluta del divieto di anatocismo», infatti, «l’intervento in chiave tecnica del CICR (…) non potrà che riguardare le modalità tecnico-operative di natura contabile dell’applicazione di tale divieto»; non potendo, all’evidenza, «disciplinare la materia in modo diverso ed indipendente dalla volontà espressa dalla fonte primaria».

L’Ordinanza ha rilevato poi che, «alla luce delle competenze specialistiche possedute ed anche in presenza di uffici legislativi interni, sarebbe stata esigibile dall’istituto di credito, quale operatore professionale qualificato, una condotta – diversa da quella omissiva in concreto tenuta – di tipo prudenziale, nonché improntata a cautela, diligenza professionale e correttezza, in conformità al testo di legge come modificato ed interpretato in un’ottica di favor comunitario a tutela del consumatore».

Quanto al periculum in mora, occorre tenere conto, secondo il Tribunale, della distinzione tra i «giusti motivi di urgenza» di cui all’art. 140, comma 8, Cod. Consumo e il «pregiudizio imminente ed irreparabile» di cui all’art. 700 c.p.c. Nel senso, cioè, che «i “giusti motivi di urgenza” di cui alla diposizione citata devono essere altrimenti rinvenuti e letti nell’ambito della cornice europea di cui alla [direttiva 98/27/CE], che ha (…) precisato la propria ratio fondante nella necessità di assicurare la tempestività e l’effettività della tutela dei consumatori, che meglio risponda alle tempistiche del mercato spesso non coincidenti con la lunghezza dei tempi processuali (…) mediante un pronto e rapido intervento giurisdizionale volto a garantire la cessazione della violazione degli interessi collettivi dei consumatori fatti valere». Per l’effetto, la disposizione di cui all’art. 140 Cod. Consumo non può che essere interpretata in senso «più ampio» rispetto alla formula utilizzata dall’art. 700 c.p.c.

Nel caso di specie, i motivi di urgenza sono rinvenibili sia nella «capacità delle clausole contestate di continuare a produrre i loro effetti», sia nella «potenziale reiterazione della lesione, discendente dalla possibilità che la medesima clausola nulla sia inserita in nuovi contratti dello stesso tipo con richiamo alle medesime condizioni generali».

Da ultimo, l’Ordinanza ha affrontato il tema dell’eventuale contrasto del divieto di anatocismo con la normativa europea. Sul punto, disattesa ogni istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il Tribunale ha precisato come la disciplina bancaria in tema di anatocismo non sia oggetto di armonizzazione, pure evidenziando come la pratica anatocistica sia vietata o soggetta a limitazioni anche in altri Paesi dell’Unione.

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