Con l’ordinanza in oggetto il Tribunale di Rimini ha sospeso ex art. 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore della banca sul presupposto che risultava pacifico, nel caso di specie, che il tasso di interesse pattuito per gli “utilizzi oltre il fido” superasse il tasso “soglia” di cui alla Legge 108/1996, e che quindi l’importo del credito azionato dalla banca opposta non poteva, pertanto, considerarsi liquido, dovendo essere rideterminato a mezzo di CTU.
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