Con ordinanza del 16 giugno scorso il Tribunale di Torino fornisce alcuni spunti, seppur solo in obiter dicta, sull’applicabilità temporale del divieto di anatocismo previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 120 TUB, come modificato dall’art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Come noto, tale norma prevede che “Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La questione controversa riguarda l’immediata applicabilità del divieto (le modifiche dell’art. 120 TUB sono entrate in vigore dal primo gennaio 2014) ovvero la sua applicabilità solo successiva all’emanazione della prevista delibera Cicr.
Nel primo senso si è già espresso il tribunale di Milano, con le due ordinanze del 03 aprile 2015 e del 25 marzo 2015, pubblicate su questa Rivista (cfr. contenuti correlati).
Nel secondo senso sembra orientarsi (ma il condizionale pare d’obbligo) il Tribunale di Torino, laddove, in calce a pagina 5, afferma che, in assenza di abrogazioni esplicite, la vecchia delibera Cicr del 2000 (recante disciplina delle condizioni per l’applicazione dell’anatocismo) deve ritenersi attuale.
Un secondo punto, segnalato da alcuni commentatori, a metà di pagina 7, laddove si legge che “il Circ in ogni caso – ovvero anche in caso di ritenuta abrogazione dal primo gennaio 2014 della precedente discplina disciplinante l’anatocismo – è obbligato ad intervenire nella materia […]”, non pare invero determinare una presa di posizione da parte dell’Organo giudicante.
Per completezza, si ricorda comunque che il Tribunale ha rigettato il ricorso per assenza di periculum in mora (la banca aveva assunto nei confronti dei correntisti l’impegno a rispettare con effetto retroattivo ogni decisione in merito assunta dal Cicr), con conseguente ed esplicito assorbimento di ogni questione relativa al fumus.