Con la sentenza in esame, il Tribunale di Vercelli ha rigettato le domande dell’investitore di condanna della banca alla ripetizione delle somme investite nell’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers dell’8 ottobre 2007.
Per quanto qui maggiormente interessa, si evidenzia come il Tribunale escluda la violazione, da parte della banca, degli obblighi di informativa continuativa e periodica contrattualmente assunti, non essendo emersa nel corso del giudizio l’effettiva possibilità per la banca convenuta di cogliere tempestivamente, prima del default, il mutamento del livello di rischio dei titoli acquistati.
Diversamente, il rating è stato mantenuto ad un livello elevato (A+) dalle maggiori Agenzie Internazionali sino al giorno del default, non si è mai verificata una modifica percentuale del VaR sino alle stessa data ed il titolo è stato escluso dall’elenco del Consorzio Patti Chiari solo il 15 settembre 2008 e di ciò è stata data tempestiva comunicazione all’investitore.