Nel provvedimento in commento si dà la giusta rilevanza alla pattuizione degli interessi di mora al di sopra del tasso soglia usura.
La compiuta trattazione del tema da parte del giudice capitolino dà evidenza del fatto che:
I. la soggezione degli interessi di mora alla disciplina antiusura è prevista dalla legge;
II. l’esclusione della rilevanza degli interessi di mora da parte della Banca d’Italia ai fini della verifica del superamento del tasso soglia è questione irrilevante atteso che “è noto il rilievo che la circolare della Banca d’Italia ha nell’ordine delle fonti”;
III. la diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi non giustifica la sottrazione dei primi alla disciplina antiusura in quanto “la diversità di funzione invero non impedisce che i due tipi di interesse siano assoggettati al medesimo regime di soglia lecita”.
IV. infine, non potrà trovare applicazione l’art. 1384 c.c. per la ragione che “anche ammesso che l’interesse moratorio sia assimilabile ad una penale, ciò non impedisce che il meccanismo di reazione alla sproporzione sia concepito in modo speciale per una determinata ipotesi di eccessività. La norma civilistica è una regola dicerto valevole in astratto per ogni penale, salva una diversa previsione del legislatore, che può prevedere meccanismi di reazione diversi in casi particolari. E questa è l’ipotesi del tasso di mora”.