In tema di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, ai fini del computo del tasso-soglia, posta la distinta funzione assolta dagli stessi: i primi, infatti, costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di danaro, mentre i secondi rappresentano la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal mancato adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
Qualora la misura di questi ultimi dovesse rivelarsi eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., dettato in tema di clausola penale, eziologicamente riconducibile all’inadempimento e, pertanto, estranea alla portata precettiva di cui all’art. 644 c.p., applicabile esclusivamente al “corrispettivo” dell’obbligazione principale che abbia assunto carattere illecito.