Con ordinanza del 27 aprile 2015 il Tribunale di Rimini ha chiarito come vada sospesa, anche nei confronti degli intervenuti con titolo autonomo, la procedura esecutiva che risulti viziata “ab origine” in quanto basata su un credito da interessi nullo per violazione delle norme sull’usura.
Come noto, infatti, nel caso di usura originaria, ovvero in presenza di una previsione iniziale non rispettosa dei limiti posti dalle norme di legge in materia di usura, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1815 c.c., secondo comma, con riferimento alla non debenza degli interessi.
In tal caso, evidenzia il Tribunale, se al momento della notifica dell’atto del precetto non sussisteva il diritto di banca ad agire in via esecutiva, procedura, in difetto di un residuo credito in capo al procedente, deve ritenersi viziata ab origine.
Circostanza questa idonea ad inficiare l’atto di precetto ed il successivo pignoramento e che dunque impedisce la prosecuzione dell’esecuzione, nonostante la sopravvenienza di interventi basati su titoli immuni alle critiche mosse dagli opponenti.