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Giurisprudenza

Sì alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. per contestazioni di addebiti in conto corrente

5 Maggio 2015

Avv. Antonino La Lumia, Foro di Milano

Tribunale di Monza, 17 marzo 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 17 marzo 2015, il Tribunale di Monza ha preso posizione in maniera netta in ordine alla procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite, ritenendo pienamente ammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presentato da un’Azienda correntista nei confronti di un Istituto bancario.

La pronuncia è di notevole interesse, poiché – sulla scorta di numerosi e recenti riferimenti giurisprudenziali – si sofferma puntualmente su tutti i profili di diritto che consentono (e anzi suggeriscono) di avviare detta procedura anche nell’ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi (interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, etc.).

In particolare, il Presidente del Tribunale – dopo aver evidenziato che l’azione del ricorrente è preordinata a verificare appunto l’illegittimità di addebiti negli estratti conto e, pertanto, il diritto di credito può annoverarsi nella categoria dei “crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” previsti dall’art. 696 bis c.p.c. – rileva correttamente che proprio la funzione deflattiva dell’istituto, unita alla finalità di istruzione preventiva, non permette interpretazioni eccessivamente formalistiche e restrittive, come riconosciuto dal convincente orientamento di altri Tribunali.

Parimenti degna di nota è la motivazione con la quale è stata rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dalla Banca resistente: il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. possa trovare ingresso anche nell’ipotesi in cui il rapporto di conto corrente sia ancora aperto, atteso che – in questo caso – “l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli” e, in proposito, “la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto”.

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