Conto corrente bancario – Azioni di condanna e di accertamento – Prescrizione
In presenza di un conto corrente di corrispondenza in essere la domanda di ripetizione di indebito formulata dal correntista attore è inammissibile, essendo tale domanda predicabile solo al momento della chiusura del rapporto “per la insussistenza del requisito dell’avvenuto pagamento” da parte del correntista in costanza di rapporto.
Nella domanda di ripetizione è impossibile ricomprendere la domanda di condanna della Banca alla rettifica del conto, atteso che la prima comporta la condanna ad un “dare”, la seconda ad un “facere”. Anche in costanza di rapporto è, invece, ammissibile la domanda di accertamento, sorretta da uno specifico interesse ad agire, della nullità di determinate clausole contrattuali, nonché di accertamento del saldo ad una certa data in quanto conseguenza delle dette nullità.
È ammissibile l’eccezione di prescrizione della Banca laddove sia individuato l’oggetto dell’eccezione (tutte le rimesse annotate anteriormente ad una certa data) nonché il dies a quo di decorrenza, senza alcun onere in capo alla Banca di indicare le specifiche rimesse solutorie, quando la stessa non abbia allegato l’esistenza o abbia negato l’esistenza di affidamenti sul conto (dunque presupponendo la natura solutoria di tutte le rimesse che assume prescritte).
La dimostrazione dell’esistenza di un’apertura di credito deve essere data con uno specifico contratto scritto ovvero, richiamando i principi giurisprudenziali in materia di revocatoria fallimentare, “per facta concludenti, allorquando tale contratto sia già stato previsto e disciplinato dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto”.