Con sentenza depositata il 13 gennaio 2015 il Tribunale di Rimini torna ad occuparsi della negoziazione di obbligazioni emesse da Lehman Brothers, risolvendo una controversia giudiziaria tra un investitore e la banca negoziatrice dei titoli a favore del primo.
Nel caso sottoposto alle cure del Tribunale romagnolo è stata ritenuta accertata l’avvenuta stipulazione del contratto di investimento fuori dai locali commerciali della banca (l’ordine d’acquisto era infatti privo dell’indicazione del luogo di sottoscrizione e la banca convenuta con ha specificamente contestato l’assunto dell’attore, né dedotto mezzi di prova a confutazione di tale assunto).
Tanto ritenuto in fatto, dal punto di vista giuridico il Tribunale accoglie la domanda di nullità attorea ritenendo sussistente nel caso di specie la violazione dell’art. 30 comma VI e VII TUF, a tal fine reputando definitivamente risolta ogni questione interpretativa sull’ambito di applicazione delle norme sull’offerta fuori sede di strumenti finanziari “sulla base dell’orientamento consolidatosi con la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 13905/2013”.
Sempre secondo il Tribunale, a nulla rileva la modifica dell’art. 30 TUF ad opera dell’art. 56 quater del cd. “Decreto Fare” (D.L. n. 69/2013, conv. con mod. in L. n. 98/2013), in ragione del fatto che la valenza retroattiva ed interpretativa del suddetto art. 56 quater è stata esclusa dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Si richiama, in tal senso, Cass. n. 7776/2014 i cui principi di diritto sono puntualmente applicati dalla pronuncia in commento.
Ulteriori aspetti toccati dalla sentenza attengono alla natura negoziale degli ordini, espressamente affermata dal Tribunale riminese ed ai profili restitutori, circoscritti ai titoli e, stante la formulazione della domanda riconvenzionale della convenuta, ai soli riparti non ancora effettuati nell’ambito della procedura concorsuale che ha interessato l’emittente.