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Giurisprudenza

Condizioni di ammissibilità per la concessione dei benefici del fondo di solidarietà per le vittime dell’usura

15 Gennaio 2015

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Tribunale di Pistoia, Procura della Repubblica, 24 dicembre 2014

Di cosa si parla in questo articolo

L’ufficio del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Pistoia, con il provvedimento in oggetto, ha perspicuamente riepilogato le condizioni di ammissibilità per la concessione dei benefici di cui alla legge n. 44/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – GU n.51 del 3-3-1999).

Di particolare interesse è il rilievo in merito alla competenza del predetto ufficio per la valutazione e sommaria delibazione della genesi criminale rispetto alla difficoltà solutoria del debitore, che sola giustifica l’attivazione dei meccanismi sospensivi, comunque serventi rispetto alla concessione dei benefici economici di cui alla legge de qua (elargizione di una somma di danaro a ristoro del danno patrimoniale subito o concessione di mutuo senza interessi).

Tali adempimenti procedurali non possono che spettare ad esso, giusto il fatto che, in forza della direzione e coordinamento delle indagini, solo il P.M. possiede l’adeguata conoscenza dell’eventuale origine delittuosa delle pretese creditorie, in quanto tali idonee a far scattare i meccanismi agevolativi e provvidenziali previsti a favore delle vittime.

 

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