Chiamato ad esprimersi in sede di opposizione all’esclusione dallo stato passivo fallimentare, il tribunale esprime un consapevole e motivato dissenso dalla recente pronuncia di Cass. n. 26672/2013, per la quale che la banca vada a erogare, nel contesto di un mutuo fondiario, somme superiori al limite di finanziabilità consentito rimane circostanza priva di conseguenze negoziali. La disposizione che determina i limiti di finanziabilità nel fondiario è norma imperativa, osserva il Tribunale, che pure aggiunge come non possa essere trascurato sia l’interesse del ceto creditorio, sia il più generale interesse al corretto andamento economico. Da rimarcare, nel contesto, risulta anche la parte motiva dove il Giudice esclude l’eventuale applicazione in fattispecie della figura della nullità parziale (che, ovviamente, lascerebbe in vita l’ipoteca a garanzia del credito rientrante nella misura di legge consentita).
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