Con sentenza del 11 settembre 2014, C-88/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’obbligo previsto dall’articolo 45 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.), come modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, secondo il quale un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari che commercializza le sue quote nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato è tenuto ad assicurare i pagamenti ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione, dev’essere interpretato nel senso che non ricomprende la consegna ai partecipanti di certificati rappresentativi di quote che si trovino iscritte a loro nome nel registro dei detentori delle quote tenuto dall’emittente.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12