Con sentenza n. 17726 del 06 agosto 2014 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disposizione di esecuzione dell’operazione inadeguata, fornita da parte del cliente ai sensi dell’art. 29 comma 3, Regolamento Consob 11522 del 1998 (regime ante Mifid), è di per sé inidonea ad esonerare la banca da responsabilità.
Presupposto di detto esonero, infatti, è che quest’ultima abbia offerto rigorosa dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi informativi dovuti nei confronti del cliente, anche con riguardo a specifiche ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione dell’ordine riferito ad operazioni inadeguate.
Solo in presenza di una tale dimostrazione in concreto, è possibile ritenere che quella di voler dare corso all’operazione costituisca una scelta libera e consapevole del cliente, che per questo è tenuto ad esprimerla mediante un ordine impartito o registrato per iscritto.
Tale principio si fonda sulla natura non confessoria della dichiarazione di esecuzione, al pari di quanto già affermato dalla stessa Cassazione in relazione alla dichiarazione del cliente circa l’adeguatezza delle informazioni ricevute dall’intermediario (Cass. n. 11412/2012 e n. 6142/2012).