Con decisione n. 161102 del 30 luglio 2014 l’Ombudsman – Giurì Bancario ha affermato i seguenti principi in materia di prodotti finanziari illiquidi.
Art. 21 TUF, D.Lgs. 58/1998 – Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 – titoli azionari – prodotto finanziario illiquido – specifici obblighi informativi
Nel caso di collocamento o negoziazione di titoli azionari, non quotati su mercati regolamentati o considerati equivalenti dalla disciplina MiFID, l’intermediario è tenuto a rispettare i più stringenti e specifici obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, di attuazione del Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007.
Diligenza nell’adempimento degli specifici obblighi informativi per i prodotti illiquidi – Set informativo ex ante ed informativa periodica – contenuto obbligatorio
In tema di prodotti finanziari illiquidi il diligente assolvimento degli obblighi informativi ex art. 21, co. 1, lett. a) del TUF, come precisato dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, impone all’intermediario una specifica informativa sia ex ante (scomposizione del complessivo esborso di capitale tra fair value del titolo e costi dell’operazione, precisazione del valore di smobilizzo dell’investimento nell’istante immediatamente successivo all’operazione di acquisto, specificazione delle condizioni di smobilizzo evidenziando maggiori difficoltà, tempi e costi connessi al livello di illiquidità, precisazione della circostanza per cui l’unica fonte di liquidità sia lo stesso intermediario negoziatore, precisando le regole di pricing applicabili, nonché offrire un set informativo che confronti il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio di analoga durata e larga diffusione), sia ex post (invio di una rendicontazione periodica che specifichi fair value e presumibile valore di realizzo sulla base delle reali condizioni di smobilizzo).
Se il set informativo predisposto dall’intermediario (prospetto informativo, nota di sintesi, nota informativa ed eventuale scheda prodotto), non prevede tali informazioni, non sono diligentemente assolti gli specifici obblighi informativi imposti dalla normativa per i prodotti illiquidi.
Clausole di consapevolezza sui rischi dell’investimento, di conoscenza e accettazione del set informativo – rinvio per relationem – Inefficacia – Obbligo informazione trasparente e dettagliata – Inadempimento
L’inserimento nell’ordine di acquisto di clausole con le quali il cliente confessi “di essere in particolare consapevole dei fattori di rischio relativi all’investimento” e “di conoscere ed accettare senza riserva le condizioni e le modalità dell’offerta contenute nel menzionato Prospetto Informativo” è inefficace al fine di configurare un diligente adempimento in merito all’obbligo di fornire un’informativa “trasparente e particolarmente dettagliata”, come imposta ex lege per i prodotti illiquidi. Infatti, un rinvio per relationem ad un set informativo, non consegnato al risparmiatore e, comunque, privo delle informazioni previste dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, non assolve agli obblighi informativi di legge.
Inadempimento degli obblighi informativi – Operazione non validamente perfezionatasi – Reciproca restituzione delle prestazioni – Riconoscimento interessi legali dall’investimento
L’inadempimento degli specifici obblighi informativi costituisce violazione dell’art. 21, co. 1, lett. a) del TUF, a cui consegue la reciproca restituzione delle prestazioni effettuate in forza dell’operazione di acquisto del prodotto illiquido, non validamente perfezionatasi. L’intermediario, a fronte della retrocessione dei titoli da parte del cliente, deve restituire a questi i capitali investiti, oltre gli interessi legali dalla data di valuta dell’operazione di acquisto sino all’effettivo pagamento.