Con sentenza del 17 settembre 2014, C-441/12, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di pubblicare un prospetto previamente a qualsiasi offerta al pubblico di strumenti finanziari non è applicabile a una vendita forzata di strumenti finanziari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
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