Con sentenza del 29 luglio 2014 il Tribunale di Torino è tornato sulla disciplina dell’offerta fuori sede e della nullità per mancata previsione della facoltà di recesso di cui all’articolo 30, comma 6, TUF.
Come noto, nella sua versione originaria, tale norma prevedeva che “L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore.”.
Con sentenza del 03 giugno 2013, n. 13905, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato il principio secondo cui “il diritto di recesso accordato all’investitore dal sesto comma dell’art. 30 del d. lg. n. 58 del 1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela”.
Tuttavia, il Legislatore, con una norma di sostanziale interpretazione autentica della normativa precedente oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali, ha statuito con l’art. 56-quater del DL n. 69/2013 come inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione, che “all’articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ferma restando l’applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a)”.
Come evidenzia il Tribunale, con tale intervenuto il Legislatore ha pertanto ritenuto di sterilizzare in parte la portata innovativa della sentenza sopra citata, statuendo che per la tipologia di servizi di investimento non espressamente indicati dalla norma non vi è tuttora alcun obbligo di inserire nel contratto la facoltà di recesso nel caso di contratto stipulato fuori dai locali aziendali.