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Giurisprudenza

Segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi: obblighi di verifica, nozione e presupposti

9 Settembre 2014

Tribunale di Milano, 29 agosto 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 28 agosto 2014, il Tribunale di Milano, Giudice dott. Rossella Milone, ha affermato i seguenti principi in materia di segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi.

Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Verifica della situazione di fatto – Peculiare attenzione da parte della banca – Necessità

La segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità che la caratterizza a rispetto ad altre segnalazione in Centrale Rischi, che sono di carattere automatico, richiede all’intermediario segnalante una verifica particolarmente attenta della situazione di fatto al fine di contemperare l’esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato.

Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Nozione

La nozione di sofferenza, come rilevante ai fini di segnalazione in centrale Rischi, si identifica in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica, senza peraltro fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza o di definitiva irrecuperabilità o anche all’insolvenza presa in considerazione dall’art. 5 legge fallimentare.

Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Riscontro nella fattispecie concreta

In assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziali di condanna), l’utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non costituisce indice di sussistenza di una situazione di sofferenza. Lo stesso vale per il fatto in sé della sussistenza di sconfinamenti bancari e pure da quello dato dal ritardo di alcuni mesi nel deposito dell’ultimo bilancio.

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