Il Tribunale di Torino, nella persona del Giudice, dott. Giovanni Liberati, con la sentenza n. 4208 del 10 giugno 2014 si è pronunziato sulle problematiche inerenti l’acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers, da tutti definito il più grande crak finanziario della storia che ha coinvolto una moltitudine di risparmiatori.
La decisione in oggetto è articolata in cinque punti:
1) nullità degli ordini per violazione di norme imperative
2) domanda di risoluzione per inadempimento
3) domande di annullamento per vizio del consenso
4) domanda di risarcimento del danno
5) inadempimenti successivi alla disposizione degli ordini
Con tale decisione sono stati fissare le regole relative alla intermediazione mobiliare e le regole che disciplinano il consorzio Pattichari che comporta esclusivamente l’assunzione di una specifica obbligazione di fornire ai propri clienti una chiara informativa prima durante e dopo le scelte di investimento ma nei limiti di due profili di rischio e precisamente:
a) variazione del rating assegnate dalle agenzie riconosciute a livello internazionale al di sotto di A-;
b) variazione dell’indice VaR superiore all’1% su base settimanale.
Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda del risparmiatore diretto ad ottenere il rimborso delle somme investite, precisando che il default della banca americana è da considerarsi quale evento imprevisto ed imprevedibile, e ciò anche in considerazione del fatto che il soggetto emittente godeva di un rating di tutto rispetto e in particolare di un rating di categoria A1.
La detta decisione ha chiarito le regole che disciplinato l’intermediazione mobiliare nel rapporto banca/cliente.