Un’altra importante voce in tema di vicinanza della prova è costituita da una recente pronuncia del Tribunale di Brindisi.
Con sentenza del 7 marzo 2014, n. 1085, relativa alla corretta determinazione dei rapporti di dare-avere tra le parti di un conto corrente bancario, tale Tribunale ha infatti affermato che, qualora venga accertato il diritto del cliente alla ripetizione delle somme pagate indebitamente, la banca è tenuta a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto. Altrimenti, si deve ritenere che il saldo iniziale del conto sia pari a zero.
Ciò in quanto la banca, che forma ed emette gli estratti conto periodici, ha pienamente e indubbiamente la possibilità di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.
Il Tribunale ha sottolineato, del resto, che l’obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.) non è sufficiente, nei rapporti bancari in conto corrente, a sottrarre la banca dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
L’obbligo di tenuta, in particolare, risulta volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale.