Con sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.
In secondo luogo, la Cassazione ha affermato che, poiché la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, deve alla prima ritenersi applicabile il principio sancito dalla sentenza delle S.U. della Cassazione n. 24428 del 2010 in materia di azione di ripetizione dell’indebito di interessi anatocistici, ovvero che tale l’azione di ripetizione decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.