Con ordinanza del 28 gennaio 2014 il Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Laura Cosentini, nel condividere il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 350/13, secondo cui la verifica del rispetto della soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ha ritenuto che, ove detto tasso risulti pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora é nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia).
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