La Corte d’appello di Milano, chiamata in sede di rinvio ad accertare la sussistenza dell’illecito di un promotore finanziario ai danni di un investitore, la esclude, perché ritiene generiche, e non concludenti, le testimonianze appositamente disposte nella sede di rinvio, oltre alla consulenza grafologica. Pertanto, la Corte rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta nei confronti dell’intermediario finanziario.
In particolare, nessun mezzo di prova per testi aveva fatto emergere che fossero stati posti in essere, dal promotore finanziario, atti illeciti nei confronti di quel singolo investitore, poiché la prova aveva fatto emergere, genericamente, un’attività illecita posta in essere dal promotore nei confronti di una generalità indistinta di clienti.
La risultanza grafologica, inoltre, aveva bensì accertato la non autenticità di alcune sottoscrizioni apparentemente provenienti dall’investitore, ma la Corte esclude che da questa risultanza dovesse farsi discendere l’accertamento di una compartecipazione dell’intermediario nell’illecito del promotore: la corte non ritiene raggiunta la prova che le false sottoscrizioni fossero state apposte “all’insaputa” dell’investitore.