Con sentenza del 4 dicembre 2013, n. 27118, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della commissione di massimo scoperto, enunciando il principio di diritto espresso dalla seguente massima.
Contratti bancari – stipulati anche prima del 1992 – uso piazza – nullità ex art. 1346 c.c. – commissione di massimo scoperto – rapportata all’uso piazza – nullità
Anche prima dell’entrata in vigore della legge sulla trasparenza (n. 154/1992), il rinvio contrattuale all’«uso piazza» risultava nullo per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. Perciò, è senz’altro nulla la pattuizione di massimo scoperto, quale che sia il tempo in cui sia stata stipulata, che rapporta la misura della sua applicazione alle «condizioni generalmente applicate su piazza nel periodo».